Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 29

(Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature)

1. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati:

a) i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. I sindaci rilasciano i certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale, sottoscritte e autenticate ai sensi dell'articolo 6;

d) le dichiarazioni sostitutive dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, rese ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012;

e) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, sottoscritta e autenticata ai sensi dell'articolo 6;

f) il programma amministrativo, da pubblicare all'albo pretorio. Nel caso in cui più liste siano collegate allo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo;

g) il contrassegno della lista, in tre esemplari.

2. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare:

a) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni in materia di numero massimo di mandati consecutivi consentito;

b) di non aver accettato analoga candidatura alla carica di sindaco in altro comune;

c) di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;

d) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;

e) il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

3. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare:

a) di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non aver accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;

b) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;

c) di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.