Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 25

(Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali)

1. L'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere circoscrizionale sono effettuate, per tutte le circoscrizioni di decentramento comunale dell'ente, dall'Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali, composta da un numero di presidenti corrispondente al numero delle circoscrizioni di decentramento comunale. Fanno parte dell'Adunanza i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con il numero di sezione più alto in ciascuna circoscrizione. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della sezione appartenente alla circoscrizione con il numero di abitanti più alto.

2. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.

3. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti compreso il presidente.

4. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.