Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 2

(Composizione e presidenza dei consigli comunali)

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da:

a ante) 10 membri nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;

a) 12 membri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) 16 membri nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

c) 20 membri nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;

d) 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia;

e) 40 membri nei comuni capoluogo di provincia.

(1)(2)

2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il consiglio è presieduto dal sindaco.

Note:

Lettera a ante) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 4/2019

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 4/2019