Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 19

(Rinvio delle elezioni)

1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 18.

2. Il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 5, comma 1. Restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione.

3. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.

4. Il rinvio di cui al comma 3 è disposto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali con decreto che viene comunicato al sindaco del comune interessato, che ne dà notizia con manifesto da pubblicare all'albo pretorio dell'ente.

5. In caso di rinvio delle elezioni la nuova data è fissata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, e viene resa nota nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 18.