Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 109
(Anagrafe degli amministratori locali)
1. La struttura regionale competente in materia elettorale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Anagrafe degli amministratori locali, costituita dai dati e dalle informazioni relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti:
a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione;
b) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
c) la carica ricoperta nell'ente;
d) le altre cariche pubbliche eventualmente ricoperte.
2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, comunicano alla struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1, utilizzando i modelli forniti dalla struttura stessa.
3. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe degli amministratori.