Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 102

(Modifica all'articolo 59 della legge regionale 28/2007)

1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:

<<e) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.>>.