Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
TITOLO IV
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI
Art. 80
1. All'articolo 9 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).>>;

Art. 92
1.
L'articolo 37 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 37
 (Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)
2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 104
 (Contemporaneità di elezioni)
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni politiche o per il rinnovo del Parlamento europeo trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 2/2014
2 Comma 3 bis sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 4/2019
Art. 110
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 5, 6, 6 bis, 8, 9, 10 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);
b) l'articolo 20 bis della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali);
c) gli articoli 4, 5, 7 e 7 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14);
d) la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale);
e) il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
f) i commi da 2 a 6 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 4 bis, 6, 6 bis, 7, 8 e 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità);
h) il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
i) l'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole);
j) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);
k) la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 33 (Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali);
m) l'articolo 5 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
p) il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);
q) gli articoli 36 e 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).