Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
TITOLO III
 REGIME DELLE SPESE E DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
CAPO I
 REGIME DELLE SPESE
Art. 74
 (Ripartizione delle spese)
1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali, fatta eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.
3. L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio.
4. Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite dall'Amministrazione regionale; i relativi oneri fanno carico ai comuni interessati, che provvedono a rimborsarli all'Amministrazione regionale.
5. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai commi 2 e 3 sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'Amministrazione regionale. A richiesta degli stessi comuni, la struttura regionale competente in materia elettorale fornisce i fac-simile degli altri manifesti stampati dai comuni anche nella versione in lingua minoritaria.
6. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.
Note:
1 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 3, L. R. 20/2015
CAPO II
 PROPAGANDA ELETTORALE
Art. 78
3. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute distinte per tipologia e delle fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del Comune; nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento.
4. Chi contravviene alla disposizione di cui al comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro.
5. Il Comune provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista al comma 4. Al Comune spettano altresì i relativi proventi.
6. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, comma 56, L. R. 31/2017
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 57, L. R. 31/2017