Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
CAPO VI
 OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Art. 68
 (Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
2. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.
3. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti che lo richiedono.
4. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune.
5. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.
6. Nei comuni con un'unica sezione elettorale le operazioni previste dal presente articolo sono effettuate dall'ufficio di sezione al termine dello scrutinio.
Art. 69
 (Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì, l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi; qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, proclama eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi; in caso di parità di voti proclama eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale calcolata ai sensi della lettera c); in caso di parità anche di cifra elettorale proclama eletto sindaco il candidato più giovane di età;
c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, nonché la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, costituita dal totale delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo;
d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
e) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 15.
4. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.
5. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo. Nel caso in cui si debba procedere al ballottaggio viene compilato un estratto del verbale nel quale sono riportate le parti relative ai risultati della votazione e dello scrutinio.
6. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune. L'estratto del verbale di cui al comma 5 è depositato nella segreteria del comune per essere custodito sino alla successiva riunione dell'Adunanza dei presidenti, dopo il secondo turno di votazione.
7. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
Art. 71
 (Ammissione di un unico candidato alla carica di sindaco)
2. Per determinare il quorum dei votanti di cui al comma 1, non sono computati tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
3. Se il candidato sindaco è collegato con una lista e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista nonché il candidato alla carica di sindaco.
4. Se il candidato sindaco è collegato con un gruppo di liste e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, è eletto il candidato alla carica di sindaco e i seggi, in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere, sono assegnati alle liste che compongono il gruppo con le modalità di cui agli articoli 13, comma 3, o 15, comma 6.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, L. R. 10/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2024