Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
SEZIONE II
 OPERAZIONI DI VOTAZIONE
Art. 48
 (Elettori che votano nella sezione)
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e di cui al comma 2, sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione e di essi è preso nota nel verbale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 49
 (Voto assistito)
1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore scelto liberamente e iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.
2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.
4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.
5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.
6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.
Art. 53
 (Casi particolari nel corso della votazione)
1. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nelle liste elettorali di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
3. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda e l'elettore non può più votare. La scheda, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, è allegata al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
5. Nel verbale viene preso nota degli elettori che non hanno riconsegnato la scheda di votazione e degli elettori che non hanno restituito la matita.