Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
SEZIONE I
 DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE
Art. 43
 (Sala della votazione)
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 18, comma 4, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
Art. 45
 (Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)
1. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23.
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno. Infine, affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
6. Di tutte le operazioni previste dal presente articolo viene dato atto nel verbale.