Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
CAPO IV
 VOTAZIONE
SEZIONE I
 DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE
Art. 43
 (Sala della votazione)
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 18, comma 4, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
Art. 45
 (Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)
1. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23.
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno. Infine, affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
6. Di tutte le operazioni previste dal presente articolo viene dato atto nel verbale.
SEZIONE II
 OPERAZIONI DI VOTAZIONE
Art. 48
 (Elettori che votano nella sezione)
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e di cui al comma 2, sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione e di essi è preso nota nel verbale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 49
 (Voto assistito)
1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore scelto liberamente e iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.
2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.
4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.
5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.
6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.
Art. 53
 (Casi particolari nel corso della votazione)
1. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nelle liste elettorali di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
3. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda e l'elettore non può più votare. La scheda, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, è allegata al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
5. Nel verbale viene preso nota degli elettori che non hanno riconsegnato la scheda di votazione e degli elettori che non hanno restituito la matita.
SEZIONE III
 RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI
Art. 56
 (Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)
1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione.
4. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 57, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui agli articoli 57, 58 e 59.
Art. 60
 (Voto domiciliare)
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 41, comma 1, l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, nonché gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare nelle predette dimore, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui dimorano.
3. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 2, lettera b), attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
5. Il voto viene raccolto dall'ufficio distaccato di cui all'articolo 59. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.