Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024
Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 88
(Modifica all'
articolo 31 della legge regionale 28/2007
)
1.
Il
comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 28/2007
è sostituito dal seguente:
<<5.
I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel verbale.>>.