Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025
Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 87
(Modifiche all'
articolo 28 della legge regionale 28/2007
)
1.
All'
articolo 28 della legge regionale 28/2007
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
e dalle ore sette alle ore quindici del lunedě immediatamente successivo
>> sono soppresse;
b)
dopo il comma 1 č aggiunto il seguente:
<<1 bis.
Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.>>.