Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024
Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 83
(Inserimento dell'articolo 22 bis nella
legge regionale 28/2007
)
1.
Dopo l'
articolo 22 della legge regionale 28/2007
è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis
(Liste elettorali di sezione)
1.
La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.>>.