Art. 76
(Rendicontazione delle spese elettorali)
1. Ai fini della rendicontazione delle spese elettorali obbligatorie anticipate dai comuni e i cui oneri fanno carico all'Amministrazione regionale, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata.
2. L'Amministrazione regionale ha facoltą di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.