Art. 75
(Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e dell'Adunanza dei presidenti di sezione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e ai componenti dell'Adunanza dei presidenti.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. I compensi di cui al comma 1 sono a carico dei comuni.
4. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'
articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.