Art. 73
(Surrogazioni e supplenze)
1. Il seggio che per qualsiasi causa rimane vacante durante il quinquennio, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. In caso di vacanza del seggio di consigliere attribuito al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto collegato ad un gruppo di liste, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto della lista che, tra quelle collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.