Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 71
 (Ammissione di un unico candidato alla carica di sindaco)
2. Per determinare il quorum dei votanti di cui al comma 1, non sono computati tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
3. Se il candidato sindaco è collegato con una lista e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista nonché il candidato alla carica di sindaco.
4. Se il candidato sindaco è collegato con un gruppo di liste e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, è eletto il candidato alla carica di sindaco e i seggi, in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere, sono assegnati alle liste che compongono il gruppo con le modalità di cui agli articoli 13, comma 3, o 15, comma 6.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, L. R. 10/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2024