Art. 7
(Elettorato attivo)
1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dalla normativa statale.
2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali).
3. I cittadini di uno stato membro dell'Unione europea residenti nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia esercitano il diritto di elettorato attivo secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della
direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno perso la cittadinanza).