Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 66
 (Risultato dello scrutinio e adempimenti successivi)
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Salvo nel caso previsto dall'articolo 68, comma 6, le buste di cui al comma 1, lettere d) e f), sono trasmesse al comune per essere custodite sino al momento in cui hanno inizio le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.