Art. 65
(Voti contestati)
1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e attribuiti e di quelli contestati e non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.
2. Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.