1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5 della legge regionale 28/2007.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 5/2022
2 Articolo sostituito da art. 9, comma 18, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.