Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 5 bis
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). Il referendum consultivo previsto dall' articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato.
2. La legge provvedimento prevista dall'articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2015
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016
5 Comma 3 bis abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 5/2020