Art. 59
(Ufficio distaccato)
1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite, sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato dal segretario e da uno scrutatore.
3. Il voto dei degenti č raccolto con le modalitā di cui all'articolo 58, commi 3, 4, 5 e 6.