Art. 57
(Sezione ospedaliera)
1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno 200 posti letto č istituita, ogni 500 posti letto o frazione di 500, una sezione elettorale presso la quale viene costituito un ufficio composto e funzionante secondo le disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.
2. I degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.
3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina č raccolto con le modalitā di cui all'articolo 58.