Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 56
 (Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)
1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontā di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore č assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. La dichiarazione č trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione.
4. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione č allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 57, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
5. Il voto viene raccolto con le modalitā di cui agli articoli 57, 58 e 59.