Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 53
 (Casi particolari nel corso della votazione)
1. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nelle liste elettorali di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
3. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda e l'elettore non può più votare. La scheda, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, è allegata al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
5. Nel verbale viene preso nota degli elettori che non hanno riconsegnato la scheda di votazione e degli elettori che non hanno restituito la matita.