Art. 52
(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)
1. Il presidente consegna all'elettore ammesso al voto la scheda di votazione e la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce gią piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica l'autenticitą della scheda, assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione, e quindi la inserisce nell'urna.
3. Uno dei componenti dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nelle liste elettorali della sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneitą di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.