Art. 5
(Termini per lo svolgimento delle elezioni)
2. Quando gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo. Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto.
3. L'eventuale secondo turno di votazione si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.
3 bis. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dal comma 1, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 33, comma 1, L. R. 10/2016
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 5/2020
3 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 6/2021
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 22, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7 Comma 4 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.