Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 48
 (Elettori che votano nella sezione)
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e di cui al comma 2, sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione e di essi è preso nota nel verbale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 1/2024