Art. 46
1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.
2. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 8/2016
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 3, lettera a), L. R. 6/2021