Art. 41
(Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)
1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale. Per la stessa finalità, analogo servizio di trasporto può essere organizzato per gli altri elettori.
2. Le aziende per i servizi sanitari nei tre giorni precedenti la votazione garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto. I medici designati non possono essere candidati, né parenti fino al quarto grado di candidati.
3. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.