Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025
Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 40
(Liste elettorali di sezione)
1.
La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.