Art. 37
(Stampa delle schede di votazione)
1. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia elettorale provvede alla stampa delle schede di votazione secondo i modelli allegati A e B alla presente legge.
2. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore per ciascun comune. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni delle liste sono riportati secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale.
3. I pacchi contenenti le schede di votazione gią piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.