Art. 36
(Adempimenti successivi all'esame delle candidature)
1.
Compiute le operazioni relative all'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale trasmette i verbali di ammissione delle liste e di sorteggio e una copia del contrassegno delle liste ammesse:
a) al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno precedente la data delle elezioni;
b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione delle candidature e dei risultati elettorali.
2.
La Commissione elettorale circondariale trasmette inoltre al comune:
a) l'elenco dei delegati delle liste ammesse;
b) il programma amministrativo presentato dalle liste ammesse.
3. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune. All'albo pretorio viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.