Art. 31
(Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata, a pena di esclusione, presso la segreteria del comune dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del trentaquattresimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del trentatreesimo giorno precedenti la data delle elezioni.
2.
La segreteria del comune:
a) assegna un numero provvisorio alla lista, secondo l'ordine di deposito;
b) rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora del deposito;
c) trasmette, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale gli atti presentati, anche se depositati oltre il termine prescritto o incompleti.