Art. 20
(Cartolina-avviso)
1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale pił rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.