Art. 18
(Convocazione dei comizi elettorali)
1. La data delle elezioni è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno precedente la data delle elezioni, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
2. L'Assessore regionale convoca i comizi elettorali con proprio decreto adottato non oltre il cinquantesimo giorno precedente la data delle elezioni.
3. Dell'avvenuta adozione del decreto di convocazione dei comizi elettorali è data notizia al Presidente della Corte d'appello, ai prefetti interessati, ai sindaci dei comuni interessati e ai presidenti delle competenti commissioni elettorali circondariali.
4. I sindaci pubblicano il manifesto di convocazione dei comizi elettorali all'albo pretorio del comune e lo affiggono in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 8/2016