1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 5, 6, 6 bis, 8, 9, 10 della
legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);