Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 106
 (Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali)
2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
3 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024