Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 104
 (Contemporaneitā di elezioni)
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni politiche o per il rinnovo del Parlamento europeo trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneitā.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 2/2014
2 Comma 3 bis sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 4/2019