Art. 104
(Contemporaneitā di elezioni)
1.
In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali:
a) l'Ufficio elettorale di sezione č unico;
b) concluse le operazioni di voto, l'ufficio effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni, iniziando dalle elezioni provinciali;
c) le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 08.00 del giorno successivo a quello della votazione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio. In occasione del secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto;
d) lo scrutinio viene effettuato iniziando da quello relativo alle elezioni provinciali.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni politiche o per il rinnovo del Parlamento europeo trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneitā.
3 bis. Qualora per le elezioni comunali del 2019 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 26 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 2/2014
2 Comma 3 bis sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 4/2019