Art. 1
(Oggetto e definizioni)
1. La presente legge disciplina il sistema di elezione degli organi dei comuni e il relativo procedimento elettorale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto, e apporta modifiche alla
legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale).
2. Ai fini della presente legge si intende per gruppo di liste il caso in cui pių liste di candidati alla carica di consigliere comunale sono collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco.
3. Ai fini della presente legge, la popolazione dei comuni č quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.