Art. 8
(Elettorato passivo)
1. Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in un comune della Repubblica trova applicazione il
decreto legislativo 197/1996.