Art. 55
(Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)
1.
In occasione del primo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54 il presidente:
a) chiude l'urna contenente le schede votate sigillandone la chiusura con il timbro della sezione;
b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore;
c) rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì.
2. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.
3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.
4. In occasione del secondo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54, il presidente dà inizio allo scrutinio.