Art. 11
(Collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste)
1. Ciascun candidato alla carica di sindaco dichiara, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o pių liste di candidati alla carica di consigliere comunale. La dichiarazione di collegamento č efficace se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.