Legge regionale 11 novembre 2013 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 32/2002 E AD ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AZIENDA SPECIALE VILLA MANIN

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.

Art. 10

(Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 32/2002)

1. L'articolo 14 della legge regionale 32/2002 è abrogato.

Art. 11

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9/2008)

1. Al comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole <<la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con le modalità indicate all'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda e la nomina fino all'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore unico di cui all'articolo 5 della legge regionale 32/2002>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e la nomina, fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione,>>.

Art. 12

(Modifica all'articolo 302 della legge regionale 26/2012)

1. AI comma 1 dell'articolo 302 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), le parole <<e fino alla assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore unico di cui all'articolo 5 della legge regionale 32/2002>> sono soppresse.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10/2008 CONCERNENTE L'ISTITUTO REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 10/2008)

1.

( ABROGATO )

(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

3.

( ABROGATO )

(4)

4. In relazione alle modifiche alla legge regionale 10/2008 di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, con effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto, all'unità di bilancio 11.4.1.1192 la denominazione del capitolo 5443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 è sostituita dalla seguente a decorrere dalla medesima data: <<Finanziamento annuo all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia per il funzionamento e per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite>>.

(1)

5.

( ABROGATO )

(5)

Note:

Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 120, L. R. 23/2013

Comma 1 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.

Comma 2 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.

Comma 3 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.

Comma 5 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.

CAPO III

ULTERIORI NORME URGENTI IN MATERIA DI CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ

Art. 14

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 68/1981)

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), è sostituito dal seguente:

<<2. La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale della Fondazione medesima è preventivamente concordato con le istituzioni teatrali interessate e trasmesso all'Amministrazione regionale.>>.

2. In relazione alla modifica dell'articolo 8 della legge regionale 68/1981 di cui al comma 1, all'unità di bilancio 5.2.1.5048 nella denominazione del capitolo 5340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 le parole <<dell'Ente Autonomo del Teatro>> sono sostituite dalle seguenti:<<della Fondazione del Teatro Lirico>>.

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera qq), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera qq), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 11/2013)

1. Alla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dai seguenti:

<<1. Per le finalità di cui al titolo I della presente legge è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale.

1 bis. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura; il Comitato, che resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato, è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura almeno una volta all'anno.>>;

b) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalle seguenti:

<<g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);

g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;>>;

c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

(Accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico culturale)

1. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.>>;

d)

( ABROGATA )

e) il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

<<3. Fermo restando che sino alla nomina del direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia le funzioni di detto Istituto sono svolte dall'Amministrazione regionale, ai fini dell'attuazione delle iniziative e degli interventi attinenti alla Prima guerra mondiale per i quali la presente legge richiede l'apporto dell'Istituto stesso, nelle more della costituzione del Comitato di consulenza scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008, l'Amministrazione regionale si avvale della consulenza di una Commissione composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dalla Giunta regionale, che opera con la collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo.>>;

f) dopo il comma 4 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. In via di prima applicazione, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, si prescinde dalla consulenza della Commissione di cui al comma 3.>>.

(1)

2. In relazione alla modifica dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 11/2013, prevista dal comma 1, lettera b), all'unità di bilancio 5.3.1.5053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 5999 è sostituita dalla seguente: <<Contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole nonché la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico>>.

3. In relazione alla sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 11/2013, prevista al comma 1, lettera c), all'unità di bilancio 5.3.2.5053 nella denominazione del capitolo 5997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 la parola <<contributi>> è sostituita dalle seguenti: <<assegnazioni finanziarie>> e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: <<, nonché per interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione di beni mobili facenti parte del patrimonio della Prima guerra mondiale e destinati all'esposizione museale>>.

4. In relazione alla sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 11/2013 prevista al comma 1, lettera d), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, sono apportate le seguenti variazioni:

Unità di bilanciocapitoloImporto in euro/anno 2013Importo in euro/anno 2014Importo in euro/anno 2015
5.3.2.50535996-40.000-100.000-100.000
10.5.2.11769683+40.000+100.000+100.000

5. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 11/2013, come sostituito dal comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro per gli anni dal 2013 al 2015 suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5952 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Incentivi per la realizzazione di iniziative o eventi anche transnazionali di carattere culturale, educativo e didattico finalizzati alla costruzione di una sempre più consolidata cittadinanza europea e di una cultura della pace".

6. All'onere complessivo di 240.000 euro per gli anni dal 2013 al 2015 suddiviso in ragione di 40.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, previsto dal comma 5, si provvede mediante storno a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 a fianco di ciascuno indicati:

Unità di bilanciocapitoloImporto in euro/anno 2013Importo in euro/anno 2014Importo in euro/anno 2015
10.1.1.11639850-5.000-5.000-5.000
10.1.1.11639851-5.000-5.000-5.000
10.4.1.11701490-10.000-30.000-30.000
10.4.1.11701526-5.000--
10.4.1.11701535-5.000-5.000-5.000
11.3.1.1180490-5.000-20.000-20.000
11.3.1.11801210-5.000-25.000-25.000
11.3.1.11801491--10.000-10.000

7. Per le finalità previste dall'articolo 1, numero 4), lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2013, derivante dal disposto di cui al comma 7, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Note:

Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 6/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 11/2013.

Art. 19

(Contributo straordinario alla Fondazione Museo storico del Trentino)

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 11/2013 , e in particolare allo scopo di costruire una sempre più consolidata cittadinanza europea e una cultura della pace, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo storico del Trentino un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari all'organizzazione e realizzazione, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, di un'esposizione imperniata sulla genesi e le ripercussioni della Prima guerra mondiale nel XX secolo e concentrata simbolicamente sul ruolo della città di Sarajevo in tale contesto storico; l'esposizione si svolgerà a Trento e a Trieste nel corso del 2014 e del 2015.

(1)(2)

2. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata in un'unica soluzione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5954 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla Fondazione Museo storico del Trentino per l'organizzazione e realizzazione di un'esposizione legata alle celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale".

4. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 6/2014

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 6/2014

Art. 20

(Contributo straordinario alla Provincia di Gorizia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Gorizia un contributo straordinario di 47.500 euro per assicurare alla stessa le risorse necessarie alla realizzazione, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di mostre, eventi e altre iniziative promozionali, anche itineranti in Italia e all'estero, riguardanti le tematiche della Prima guerra mondiale.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo è disposta l'erogazione in via anticipata di un importo pari al 70 per cento dell'ammontare del contributo concesso e sono stabiliti i termini di rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 47.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5986 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia di Gorizia per la realizzazione, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di mostre, eventi e altre iniziative promozionali, anche itineranti in Italia e all'estero, riguardanti le tematiche della Prima guerra mondiale".

4. All'onere di 47.500 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14/2012)

1. I commi 216, 217 e 218 dell'articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono abrogati.

Art. 22

(Contributo all'Associazione ALEF)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Lavoratori Emigranti Friulani (ALEF) del Friuli Venezia Giulia un contributo di 15.000 euro per spese sostenute o da sostenere per le attività istituzionali dell'Associazione medesima.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di interventi a favore dei corregionali all'estero entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività istituzionali già svolte e da svolgere, nonché del prospetto riepilogativo delle relative spese. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5771 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo straordinario all'Associazione Lavoratori Emigranti Friulani (ALEF) del Friuli Venezia Giulia per spese sostenute o da sostenere per le attività istituzionali dell'Associazione medesima>>.

4. All'onere di 15.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 23

(Disposizioni in materia di impiantistica sportiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva che risultano aggiudicati, iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, fissati nel decreto di concessione, ovvero nel decreto di proroga ovvero nel decreto di fissazione di nuovi termini.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata dell'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori, ovvero del verbale di consegna dei lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio dei lavori.

(1)(2)

3. Ai sensi del comma 1, la struttura concedente provvede a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e dall'articolo 11, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 6 bis, comma 3, della legge regionale 8/2003 e dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

4. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 3 comporta la revoca del contributo concesso e la richiesta della restituzione delle somme eventualmente erogate.

5. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude entro centottanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 122, L. R. 23/2013

Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 6/2014

Art. 24

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 8/2003)

1. All'articolo 18 della legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità>>;

b) al comma 1 le parole <<soggetti diversamente abili>> sono sostituite dalle seguenti: <<persone con disabilità>>;

c) al comma 2 le parole <<soggetti disabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<persone con disabilità>>;

d) al comma 3 la parola <<maggio>> è sostituita dalla seguente: <<gennaio>>.

2. In relazione alla modifica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8/2003, prevista dal comma 1, lettera b), alle unità di bilancio 5.1.1.1088 e 5.1.2.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione dei capitoli 6041 e 6158 le parole <<soggetti diversamente abili>> sono sostituite dalle seguenti: <<persone con disabilità>>.

Art. 25

(Modifiche alla legge regionale 23/2012)

1. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo della legge le parole <<e norme sull'associazionismo>> sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 1 le parole <<le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale>>;

c) il capo V (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 34 le parole <<in materia di volontariato, di promozione sociale e di associazionismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<in materia di volontariato e di promozione sociale>> e le parole <<e della Conferenza regionale dell'associazionismo>> sono soppresse;

e) gli articoli 35, 36 e 37 sono abrogati;

f) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 38 è abrogata;

g) al comma 1 dell'articolo 39 le parole <<Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale>>;

h) dopo il comma 1 dell'articolo 42 è inserito il seguente:

<<1 bis. Nelle more della costituzione degli organismi di cui agli articoli 6 e 21 della presente legge, si prescinde dall'acquisizione del relativo parere, ove previsto.>>.

Art. 26

(Disposizioni contabili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5977 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

2. All'onere di 20.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5981 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Contributi in conto capitale per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche>>.

4. All'onere di 230.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

5. Per le finalità di cui all'articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 262.100 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

6. All'onere di 262.100 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

unità di bilanciocapitoloimporto in euro
5.1.1.1088603722.100
9.1.1.1153160060.000
10.1.1.116398505.000
10.1.1.116398515.000
10.4.1.1170149030.000
10.4.1.1170152610.000
11.3.1.11804905.000
11.3.1.1180121010.000
11.3.1.118014915.000
11.3.1.11803513110.000

7. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 (Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 7 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. Per le finalità di cui all'articolo 8, commi 52 e 52 bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

10. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 27

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/2001)

1. Il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001 è sostituito dal seguente:

<<67. Il Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri, di cui tre proposti dall'Assessore regionale competente in materia di tutela della lingua friulana, fra cui il presidente, uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto al proprio interno dai rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e uno designato dall'Università degli Studi di Udine. Ogni altro aspetto inerente all'ordinamento dell'organismo medesimo è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità alla normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti regionali e recepisce espressamente gli obiettivi indicati al comma 66.>>.

2. Lo statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 4/2001 si adegua alle disposizioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.