Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.
Art. 22
 (Contributo all'Associazione ALEF)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Lavoratori Emigranti Friulani (ALEF) del Friuli Venezia Giulia un contributo di 15.000 euro per spese sostenute o da sostenere per le attività istituzionali dell'Associazione medesima.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di interventi a favore dei corregionali all'estero entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività istituzionali già svolte e da svolgere, nonché del prospetto riepilogativo delle relative spese. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione.
4. All'onere di 15.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.