Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.
Art. 18
1. Alla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico culturale)
1. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.>>;

d)   ( ABROGATA )
2.
In relazione alla modifica dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 11/2013, prevista dal comma 1, lettera b), all'unità di bilancio 5.3.1.5053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 5999 è sostituita dalla seguente: <<Contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole nonché la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico>>.

4. In relazione alla sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 11/2013 prevista al comma 1, lettera d), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, sono apportate le seguenti variazioni:
Unità di bilanciocapitoloImporto in euro/anno 2013Importo in euro/anno 2014Importo in euro/anno 2015
5.3.2.50535996-40.000-100.000-100.000
10.5.2.11769683+40.000+100.000+100.000


5.
Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 11/2013, come sostituito dal comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro per gli anni dal 2013 al 2015 suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5952 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Incentivi per la realizzazione di iniziative o eventi anche transnazionali di carattere culturale, educativo e didattico finalizzati alla costruzione di una sempre più consolidata cittadinanza europea e di una cultura della pace".

6. All'onere complessivo di 240.000 euro per gli anni dal 2013 al 2015 suddiviso in ragione di 40.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, previsto dal comma 5, si provvede mediante storno a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 a fianco di ciascuno indicati:
Unità di bilanciocapitoloImporto in euro/anno 2013Importo in euro/anno 2014Importo in euro/anno 2015
10.1.1.11639850-5.000-5.000-5.000
10.1.1.11639851-5.000-5.000-5.000
10.4.1.11701490-10.000-30.000-30.000
10.4.1.11701526-5.000--
10.4.1.11701535-5.000-5.000-5.000
11.3.1.1180490-5.000-20.000-20.000
11.3.1.11801210-5.000-25.000-25.000
11.3.1.11801491--10.000-10.000


7. Per le finalità previste dall'articolo 1, numero 4), lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2013, derivante dal disposto di cui al comma 7, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Note:
1 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 6/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 11/2013.