Legge regionale 08 novembre 2013, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022
Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari.
Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 11/2001 concernente il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.)
1. All'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Per l'esercizio delle funzioni proprie del Co.re.Com. è iscritta a carico del bilancio del Consiglio regionale una dotazione finanziaria, determinata sulla base del programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 1.>>;
b)
al comma 2 dopo le parole <<all'articolo 7>> sono aggiunte le seguenti: <<, comma 2>>;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Co.Re.Com. ha autonomia gestionale.>>;
<<1. Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle indennità di funzione, per dodici mensilità, il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che lo aggiorna annualmente.>>.
<<1. Il Co.Re.Com, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).>>;
b)
il comma 1 bis è abrogato;
c)
al comma 2 le parole <<della struttura, individuata ai sensi del comma 1,>> sono soppresse.